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Proroga e sospensione versamenti: i primi chiarimenti dell’Agenzia

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Slittano al 20 marzo tutti i versamenti dovuti dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle Pa. Un elenco individua le attività che possono usufruire del rinvio delle scadenze fiscali

L’Agenzia delle entrate fa chiarezza su alcuni aspetti del decreto Cura Italia, specificando nella risoluzione n. 12/E di oggi, 18 marzo 2020 che la proroga – disposta dall’articolo 60 del Dl n. 18/2020 – al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, riguarda ogni tipologia di contribuente.

Il documento di prassi fornisce, inoltre, i primi chiarimenti anche in tema di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus ed elenca, a titolo indicativo, nella tabella allegata alla risoluzione, le attività economiche, individuate dai codici Ateco, che possono usufruire del rinvio.

Ricapitolando sinteticamente l’evoluzione della misura adottata, ricordiamo che con un primo intervento legislativo (articolo 8, comma 1, Dl n. 9/2020) il Governo ha fatto slittare fino al 30 aprile 2020 la scadenza per i versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, a carico delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, che operano nel territorio dello Stato o che qui hanno sede legale o domicilio fiscale.

Con l’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, lo stop temporaneo, previsto in un primo momento praticamente soltanto per il settore turistico, è stato esteso anche ai soggetti elencati nelle lettere a) e q) dello stesso comma 2. Il successivo comma 3, poi, ha messo in stand-by, per le stesse categorie, anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (vedi “Covid-19: il Dl “Cura Italia” è Ufficiale a tutti gli effetti”).

Dando seguito alle disposizioni legislative, l’Agenzia delle entrate, dunque, con la risoluzione in esame riporta, a titolo indicativo, nella tabella allegata i codici Ateco riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Fonte FiscoOggi.it