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Tassazione dei “fringe benefit”, l’incertezza normativa non sussiste

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Cassata la sentenza di merito che confermando la decisione di primo grado aveva riconosciuto al contribuente l’esimente delle sanzioni perché le disposizioni non erano chiare

I “fringe benefit” corrisposti da una società a un proprio dipendente devono essere recuperati a tassazione in quanto, contrariamente a quanto deciso con la sentenza d’appello, nel caso in esame non esistono i presupposti legittimanti l’esenzione dalle sanzioni amministrative. È, in sintesi, la conclusione della sentenza della Cassazione n. 3231 dell’11 febbraio 2020.

La sentenza di legittimità trova il suo presupposto nelle previsioni dell’articolo 8 del Dlgs n. 546/1992, secondo cui “La Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”. La ratio della norma prendendo atto, quindi, della oggettiva difficoltà di interpretare in maniera inequivoca parti rilevanti della normativa fiscale, consente di disapplicare le sanzioni non penali nei casi in cui la palese assenza di certezza della disposizione abbia tratto in errore il contribuente.

La Cassazione si è più volte pronunciata in tema di incertezza della norma e disapplicazione delle sanzioni amministrative, precisando che l’esimente dalla responsabilità amministrativa del contribuente può essere fatta valere solo nel caso in cui sussista un’assoluta incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria. Tale insicurezza, inoltre, non deve investire il contribuente, un avvocato o altro professionista, bensì il giudice, in quanto è “l’unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione”, precisa la Cassazione nella pronuncia in esame (vedi anche sentenze n. 24670/2007. n. 2192/2012 e n. 18434/2012).

Secondo la Suprema corte, poi, l’incertezza normativa oggettiva non è riferibile nè a un singolo soggetto né a una classe di soggetti, “perché essa è, invece, rapportabile solo allo stesso ordinamento giuridico cui appartiene”. Inoltre non va confusa con la non conoscenza di un elemento, trattandosi invece di una vera e propria impossibilità di raggiungere la conoscenza a prescindere dallo stato di ignoranza (sul punto vedi Cassazione n. 19638/2009).

La Corte di cassazione sottolinea che bisogna vedere se, nel caso di specie, si è in presenza di indici rivelatori della incertezza interpretativa, bisogna cioè verificare se sussistano:

  • difficoltà di individuazione delle disposizioni normative
  • difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica
  • mancanza di una prassi amministrativa o esistenza di prassi discordanti
  • mancanza di precedenti giurisprudenziali

adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Da un’analisi del caso in esame, a parere della Suprema corte, non è ravvisabile alcuna incertezza riguardo il presupposto d’imposta. L’articolo 51 del Tuir infatti parla chiaramente di “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”. Tale incertezza inoltre, secondo la Cassazione, sarebbe dovuta emergere anche dalle motivazioni della pronuncia di secondo grado.

A tal proposito il Collegio di legittimità evidenzia che gli stessi giudici di merito nella motivazione affermano che non sono mai esistite particolari problematiche interpretative sul presupposto d’imposta, considerato che il contribuente col ricorso in appello non ha prospettato alcuna doglianza in ordine alla fondatezza di tale elemento.

Secondo la Cassazione, in conclusione, i giudici di merito hanno errato nel ritenere esistenti le esimenti soggettive attinenti la buona fede del contribuente. Di conseguenza, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità delle sanzioni amministrative per le condizioni di incertezza delle disposizioni normative.

Fonte FiscoOggi.it