Il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ha introdotto l’indennità Covid-19 per i lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, questi lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Devono, inoltre, far valere almeno 30 giorni nel corso del 2018.
Con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94, l’Istituto indica i beneficiari e i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
I lavoratori devono presentare la domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online o le altre modalità specificate nella circolare.
L’Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni amministrative e le indicazioni in merito alla incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità Covid-19 e le altre prestazioni previdenziali.
Fonte INPS.it