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Esonero contributivo per aziende che non chiedono Cassa integrazione

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Con la circolare INPS, 18 settembre 2020, n.105 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo, previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premesso che la Commissione Europea, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato il predetto aiuto di Stato, l’INPS, con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite il Cassetto previdenziale, richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” secondo le istruzioni fornite nel citato messaggio. La richiesta deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Attraverso il Cassetto previdenziale il datore di lavoro riceverà il codice di autorizzazione dopo la verifica dei dati. Il codice ha validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

Fonte INPS.it