Dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e gli intermediari devono accedere ai servizi online con Spid, Cie e Cns.
L’art. 24 d.l. 16 luglio 2020 n. 76 ha disposto che entro il 30 settembre 2021 l’accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Inail ha previsto un piano di progressiva transizione.
Dal 1° dicembre 2020 gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari possono accedere ai servizi in rete e online esclusivamente attraverso Spid, Cie e Cns.
Sono intermediari gli agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, Caf imprese, centro servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, periti agrari e periti agrari laureati, raccomandatari marittimi, servizi di associazione (società e non società), società capogruppo, società tra professionisti (STP) e tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.
L’obbligo riguarda sia coloro che richiedono per la prima volta l’abilitazione sia i soggetti già in possesso di credenziali Inail, che, pertanto, non consentono più di operare dalla data indicata.
Approfondimenti:
Circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2020
Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato.
Fonte INAIL