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Datori di lavoro: variazione classificazione a fini previdenziali

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L’Istituto, con la circolare INPS 28 luglio 2021, n.113 informa del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021, ha mutato la propria posizione in materia di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.

La circolare, inoltre, contiene le nuove indicazioni amministrative intervenute a seguito di questo cambiamento. La variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà, dunque, avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell’adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività avverrà soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

Fonte INPS.it