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Ammortizzatori sociali: precisazioni contributive per datori di lavoro

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La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha stabilito che i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Ciò premesso, con il messaggio 19 gennaio 2023, n. 316, l’INPS rende noto che, il Decreto Milleproroghe ha prorogato il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento al 30 giugno 2023.

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a partire dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Il messaggio, individuando i datori di lavoro destinatari, precisa quindi la misura delle aliquote contributive del FIS in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 e, a livello operativo, i nuovi codici di autorizzazione per le posizioni contributive attive.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie ( CIGS ), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

Fonte INPS.it