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Premi di risultato: in quali casi possono essere detassati gli acconti?

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E’ possibile applicare la detassazione anche agli acconti dei premi di risultato corrisposti prima della “maturazione” del premio stesso? In passato, posto che la nozione di “retribuzione di produttività” era molto ampia, era prassi di molte aziende ritenere detassate anche tali erogazioni. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E/2018, risponde ai dubbi e ricorda, da un lato, quale principio generale, che la verifica dell’incremento di produttività previsto dall’accordo sindacale costituisce un presupposto per l’applicazione del regime di favore e, dall’altro, ammette la possibilità di detassare anche gli acconti: a quali condizioni?

La detassazione per la produttività aziendale, che in precedenza era sempre stata adottata come misura “sperimentale”, è stata posta a regime dalla legge di Stabilità 2016.

L’attuale agevolazione dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato previsti dalla contrattazione aziendale ovvero territoriale e che siano collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo massimo di euro 3.000 e a condizione che il percettore sia titolare di un reddito di lavoro dipendente nel precedente periodo d’imposta non superiore ad euro 80.000.

Con la circolare n. 5/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime in parola anche agli acconti sui premi di risultato.

Dubbio interpretativo

Una delle principali caratteristiche della detassazione è rappresentata dal fatto che devono essere previsti degli indicatori di produttività, efficienza, redditività e qualità e che ne possa essere misurato l’incremento in un determinato arco temporale.

Al riguardo, si è posto il dubbio sul regime fiscale degli acconti del premio di risultato corrisposti ai lavoratori prima del termine di maturazione del premio stesso. Ci si chiede, in particolare, se possa essere già applicata la detassazione ovvero se la stessa debba necessariamente presupporre il perfezionamento del menzionato incremento. In passato, posto che la nozione di “retribuzione di produttività” era assai ampia, era prassi di molte aziende di ritenere detassate anche tali erogazioni.

La normativa in vigore dal 2016, al contrario, superando il concetto di “retribuzione di produttività”, ha reso senz’altro più complesso l’accesso al regime di favore e, dunque, sembrerebbe corretto, almeno da un punto di vista teorico, operare la detassazione solo dopo accertati gli incrementi richiesti dalla normativa.

Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

In tal contesto, l’Amministrazione finanziaria ha, quale principio generale, ricordato che il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell’azienda costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il premio sia stato tassato in via ordinaria, il datore di lavoro, che accerti ex post che lo stesso è conforme ai presupposti richiesti per l’agevolazione, può applicare l’imposta sostitutiva conguagliando le maggiori trattenute operate, o con la prima retribuzione utile o, al più tardi, entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nel caso in cui non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in quanto ad esempio riscontrabile solo in sede di bilancio, l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base di una nuova Certificazione Unica con la quale il datore attesti la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale. In tale evenienza, la circolare specifica che il tardivo invio della nuova Certificazione non comporterà l’applicazione di sanzioni, atteso che il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio non è determinato da inadempienze del datore di lavoro. In alternativa il lavoratore dipendente può presentare istanza di rimborso.

Applicazione della detassazione agli acconti

Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di applicare il regime agevolato anche direttamente in sede di erogazione dell’acconto del premio di risultato a condizione che sia riscontrabile al momento della relativa erogazione un incremento in linea con l’obiettivo individuato dal contratto. Inoltre, nel caso di corresponsione di acconti plurimi – ad esempio trimestrali – ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sarà necessario sommare il risultato registrato nel trimestre di riferimento con quelli registrati nei trimestri precedenti: il regime fiscale agevolato potrà trovare applicazione qualora il risultato complessivo dei trimestri considerati risulti incrementale rispetto al parametro di riferimento.

Resta però fermo che se alla fine del periodo congruo previsto dall’accordo non si verifica l’incremento previsto il datore di lavoro, analogamente a quanto detto in precedenza, dovrà emettere una nuova Certificazione e recuperare le minori imposte versate in occasione dell’erogazione degli acconti per i quali sia stata applicata l’imposta sostitutiva o indicare al dipendente di provvedervi in sede di dichiarazione.

Considerazioni finali

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate possono senz’altro essere condivisi anche se rimane aperto un tema importante, vale a dire se nell’ipotesi in cui il datore detassi gli acconti erogati e poi “a consuntivo” risulti che gli indicatori non evidenzino l’incremento previsto, la “ripresa” a tassazione ordinaria possa condurre anche all’applicazione delle sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute alla fonte.

Ad avviso di chi scrive, dal tenore della circolare tale evenienza dovrebbe essere esclusa e, pertanto, l’adeguamento posto in essere in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi non comporta alcuna sanzione per il sostituto d’imposta, quantomeno ove quest’ultimo sia in grado di poter dimostrare il raggiungimento dei risultati incrementali sopra menzionati. Sarebbe forse stata preferibile una posizione espressa in tal senso per sgombrare qualsiasi eventuali dubbio.

(Fonte IPSOA)