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Contratti di solidarietà: sgravi contributivi per i datori di lavoro

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La circolare INPS 9 settembre 2020, n.100 fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende ammesse allo sgravio dei contributi previsto dal D.L. n. 510/1996, come convertito dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019.

A tal fine, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Nella circolare sono quindi specificati iter istruttorio, calcolo della riduzione contributiva, modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende che operano con tale sistema e relative istruzioni contabili.

Fonte INPS.it