Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha modificato profondamente la disciplina dei contratti di lavoro a termine stabilendo, in particolare, che può essere apposto un termine di durata fino ad un massimo di 12 mesi.
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata massima dei rapporti a tempo determinato, compresi i rapporti in somministrazione a termine, intercorsi tra le parti anche per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, è fissata in 24 mesi. Una durata superiore, non oltre 24 mesi, è possibile solo in presenza specifiche ragioni giustificatrici (causali). Analoghi obblighi di motivazione sono necessari in caso di rinnovo e per le proroghe che determinano il superamento dei 12 mesi di durata.
Inoltre il numero massimo di proroghe è ridotto a 4 e il termine per l’impugnazione è incrementato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese che avevano lamentato difficoltà organizzative e gestionali a fronte dell’immediata applicazione della nuova stringente normativa in materia di contratti a termine anche ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti già in corso, la legge di conversione del Decreto Dignità (legge n. 96/2018) introduce, a decorrere dal 12 agosto 2018, una disciplina transitoria che si protrarrà fino al 31 ottobre 2018.
Vengono apportate, altresì, alcune correzioni rispetto al testo originario al fine di conferire immediata sistematicità alle conseguenze sanzionatorie nell’ipotesi di mancata presenza delle condizioni giustificatrici necessarie per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi nonché in caso di rinnovo del contratto a termine. Inoltre, per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie che si avvalgono di colf e badanti, il lavoro domestico viene esentato dall’incremento dei costi contributivi previsti in caso di rinnovo del contratto a termine.
Cosa cambia
Termine di durata, Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015): Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi.
Termine di durata, Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 conv. in L. n. 96/2018): Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Può essere apposto un termine avente una durata superiore, comunque non oltre 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinariaattività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Durata massima, Jobs Act: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Durata massima, Decreto Dignità: La durata massima dei rapporti a tempo determinato, anche in somministrazione, intercorsi tra le parti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, è fissata in 24 mesi.
Proroghe e rinnovi, Jobs Act: Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Proroghe e rinnovi, Decreto Dignità: Il contratto può essere rinnovato o prorogato oltre l’anno, solo in presenza delle esigenze giustificatrici previste in caso di superamento dei 12 mesi di durata. Fanno eccezione i contratti per attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di ragioni giustificatrici. Il contratto a termine può, altresì, essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi.
In caso di rinnovo o di proroga oltre i 12 mesi, l’apposizione del termine deve risultare con atto scritto contenere la specificazione di tali esigenze. Il contratto può essere prorogato, solo quando la durata iniziale è inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Assenza delle ragioni giustificatrici, Jobs Act: non previsto.
Assenza delle ragioni giustificatrici, Decreto Dignità: In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni giustificatrici, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
Analogamente, il rinnovo o la proroga del rapporto oltre i 12 mesi stipulati in assenza delle condizioni giustificatrici comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Termine di impugnazione, Jobs Act: L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Termine di impugnazione, Decreto Dignità: Il termine per l’impugnazione è incrementato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Disciplina transitoria, Jobs Act: nulla.
Disciplina transitoria, Decreto Dignità: Le nuove disposizioni trovano applicazione a tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018 nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti successivi al 31 ottobre 2018. Pertanto, a decorrere dal 12 agosto 2018, con riferimento ai contratti stipulati fino al 13 luglio 2018, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina previgente fino al 31 ottobre 2018 ovvero è consentita:
- la proroga del rapporto fino a 5 volte, senza obbligo di apporre ragioni giustificatrici e fino una durata massima di 36 mesi;
- il rinnovo del rapporto senza obbligo di apporre ragioni giustificatrici e fino una durata massima di 36 mesi.
Cosa cambia circa la “Contribuzione addizionale”.
Legge Fornero (Legge n. 92/2012): Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Decreto Dignità: Il contributo addizionale è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L’incremento contributivo previsto in caso di rinnovo non si applica ai contratti di lavoro domestico.
(Fonte IPSOA)