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Appalto e sicurezza sul lavoro: come organizzare la gestione dell’emergenza

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Per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e per la gestione dell’emergenza è fondamentale che si attivi un processo di cooperazione e di coordinamento fra tutti i soggetti presenti nei luoghi di lavoro: committenti, appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi. E’ quanto chiarito dalla Commissione per gli Interpelli in risposta ad un quesito posto dall’Associazione nazionale delle imprese di pulizia e dei servizi integrati. Quali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente devono essere obbligatoriamente rese prima dello svolgimento delle attività lavorative? Cosa devono fare i datori di lavoro coinvolti per la corretta gestione delle emergenze?

La Commissione per gli Interpelli ha risposto all’istanza dell’Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP), posta dopo la segnalazione di una propria associata.

L’ANIP, prospettando il caso di una impresa che, erogando servizi a soggetti committenti, si trovi nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto ma utilizzi locali della committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroghi i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.), ha richiesto un parere relativamente a tre quesiti:

a) se l’obbligo imposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto n. 81/2008 possa ritenersi assolto, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente, attraverso la presa d’atto che il datore di lavoro committente abbia predisposto un piano generale di emergenza (ex D.M. 10 marzo 1998), che coinvolga anche eventuali lavoratori di aziende terze;

b) se le squadre di emergenza e primo soccorso del datore di lavoro committente possano considerarsi sufficienti per tutelare tutti i soggetti, anche appaltatori e subappaltatori, presenti nei luoghi di lavoro della committenza;

c) se sia sufficiente, per ritenere soddisfatto l’obbligo, di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto n. 81/2008 per l’appaltatore, della presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del piano generale di emergenza nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento previste all’art. 26 del decreto 81, che il datore di lavoro committente ha predisposto il medesimo piano coinvolgendo anche eventuali lavoratori di aziende terze e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso.

Cosa dice il TU della sicurezza sul lavoro

Per rispondere ai quesiti, la Commissione ricostruisce il quadro normativo vigente. Prima di tutto viene ricordato che l’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, debbano designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

L’art. 43, comma 2, del decreto n. 81/2008 prevede, inoltre, che, ai fini delle designazioni dei lavoratori, il datore di lavoro tenga conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici; il numero degli addetti non può essere dunque aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano generale di emergenza, quale previsto dal D.M. 10 marzo 1998 tuttora vigente e in attesa di aggiornamento.

Il decreto citato, cogente ai sensi dell’art. 46 del decreto n. 81/2008, definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, e stabilisce di riportare gli esiti della valutazione in un piano generale di emergenza.

Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando però l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Viene poi rammentato, facendo anche riferimento al passato Interpello n. 6/2013, che l’art. 26 del decreto n. 81/2008 fa gravare, in capo al datore di lavoro committente, gli obblighi di:

  • verificare, anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d’opera;
  • fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui siano destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • promuovere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;
  • elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, senza però includere i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, coperti da autonome valutazioni.

Citando la Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la Commissione conclude l’excursus normativo evidenziando che è possibile parlare d’interferenza, con obbligo di redazione del DUVRI; ove si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o subappaltatore ovvero tra il personale di imprese o lavoratori autonomi diversi che operino nella stessa sede aziendale con contratti differenti, mettendo in relazione i rischi propri presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Conclusioni e la risposta della Commissione

La Commissione ritiene di non prendere in considerazione le richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, in quanto il decreto n. 81/2008 considera l’Interpello solo come risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, escludendo così la pronuncia sulla correttezza di modalità in base alle quali le singole aziende attuino le disposizioni normative, oggetto eventualmente di specifico accertamento in sede ispettiva.

Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di gestione dell’emergenza e di designazione degli incaricati, la Commissione rileva, senza profili di dubbio, che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli obblighi relativamente a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza, come ad esempio nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

Rileva altresì che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, debba fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, nonché i lavoratori autonomi, devono necessariamente ed obbligatoriamente cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, anche informandosi reciprocamente.

In conclusione, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo, operativamente diverso caso per caso, del quale tutti gli attori coinvolti nell’appalto e/o subappalto e/o contratto d’opera svolgentesi in un medesimo luogo di lavoro siano compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo di attenersi alle procedure conseguenti alla predetta cooperazione.

Sarà dunque fondamentale che, prima dello svolgimento dell’attività lavorativa e secondo modalità non rigidamente prestabilite ma ritenute comunque idonee, tutti i lavoratori, sia del committente che dell’appaltatore/subappaltatore sia autonomi, siano portati a conoscenza di tutte le misure di gestione dell’emergenza da adottarsi obbligatoriamente.

Sarà anche necessario designare gli incaricati alla gestione delle emergenze, in relazione sia ai rischi interferenziali che specifici, in ogni realtà aziendale coinvolta in attività lavorativa svolgentesi in un medesimo luogo di lavoro.

(Fonte IPSOA)