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Sicurezza sul lavoro: “vigilanza” del lavoratore e conformità dei dispositivi

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Con l’interpello n. 6 del 24 luglio 2018, il Ministero del Lavoro, a riscontro dell’istanza avanzata dall’organizzazione Cub Trasporti fornisce il proprio parere in merito all’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore per la salute e sicurezza sul lavoro utilizzando appositi dispositivi. Il Ministero del Lavoro coglie l’occasione per ribadire che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, è tenuto a porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».

Il Ministero chiarisce in premessa che l’azienda è responsabile anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore. Questa responsabilità può giustificare l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa.

Per assolvere l’obbligo giuridico, posto dalla legge in capo alle aziende, di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, o le aziende sono obbligate anche a ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha specificato che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee. L’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sè una presunzione di conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro deve valutare l’impatto di ciascun dispositivo sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Il Ministero ricorda inoltre che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, rientra anche il rispetto dei principi ergonomici:

  • nella organizzazione del lavoro;
  • nella concezione dei posti di lavoro;
  • nella scelta delle attrezzature;
  • nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

(Fonte IPSOA)