Le precisazioni sui crediti d’imposta riconosciuti per adeguare gli ambienti alle misure di contenimento del virus, proteggere le persone e consentire la riapertura delle attività senza rischio
Sono agevolabili tutte le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e le prescrizioni sanitarie, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d’imposta introdotti dal Dl “Rilancio”, ripercorrendo l’ambito soggettivo, oggettivo, le modalità e termini di utilizzo.
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl n. 34/2020)
Spetta per le spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus, per consentire la riapertura in totale sicurezza di locali come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I destinatari del bonus sono tutti i titolari di attività aperte al pubblico, precisamente “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”, come indica la norma.
La circolare chiarisce che fra i beneficiari sono inclusi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività elencate nella tabella della circolare in esame.
Ampio spazio agli “interventi agevolabili”, si va da quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni all’acquisto di arredi di sicurezza.
Numerosa anche la lista degli “investimenti agevolabili”: dallo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa come le apparecchiature per il controllo della temperatura o che permettono comunque di garantire la sicurezza sul lavoro, ai programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché agli investimenti necessari per consentire lo smart working.
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro.
La circolare n. 20/E, considerando che la norma fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, chiarisce che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl “Rilancio” che ha introdotto il beneficio. A titolo d’esempio, per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) si dovrà far riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori. Quindi, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con versamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti del 2020.
La circolare precisa che l’elenco dei destinatari e degli interventi agevolabili potrebbe essere ampliato con ulteriori decreti interministeriali.
Credito di imposta per la sanificazione (articolo 125, Dl n. 34/2020)
Si tratta del credito di imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Rispetto alla precedente formulazione prevista nel Dl n. 18/2020, il Dl “Rilancio” ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ha esteso le spese agevolabili ai dispositivi come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale installazione, infine aumenta la misura del credito d’imposta che passa dal 50% cento al 60% e il limite massimo fruibile da 20mila a 60mila euro.
Inoltre, l’attuale formulazione del bonus sanificazione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, includendo, al pari del bonus per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro, soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
La circolare chiarisce che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del Dl Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il bonus riguarda sia l’attività di sanificazione dei locali che l’acquisto di dispositivi.
Per la fruizione del credito d’imposta l’attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti. Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, è ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori (si pensi ad esempio a una sala d’attesa). In tal caso non potendo esibire un certificato vero e proprio basterà che la spesa agevolabile sia documentabile da fogli interni all’azienda che provino le ore dedicate a tale attività. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile, non potendo essere dimostrata da un documento atto a certificare la stessa, può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).
Oltre che per la sanificazione dell’ambiente il credito è fruibile anche per l’acquisto dei dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Per questo tipo di spese i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea.
Modalità e termini di utilizzo dei due bonus
Il crediti d’imposta dovranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite F24. In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, possono essere ceduti anche parzialmente ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito. La circolare precisa che sia l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Fonte FiscoOggi.it