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Non entrano nel reddito imponibile le indennità surrogatorie del pasto

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La somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche, che ne permettono di verificare l’utilizzo da parte del dipendente, è assimilata alla mensa aziendale diffusa, piuttosto che al “ticket”

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le indennità corrisposte dal datore di lavoro nei casi in cui è impossibile la somministrazione di alimenti e bevande attraverso le card elettroniche, a causa della chiusura degli esercizi in lockdown da pandemia Covid-19. Questo il chiarimento della risposta n. 301 del 2 settembre 2020 espressa dall’Agenzia delle entrate.

La richiesta è stata inviata da un ente pubblico che normalmente riconosce una corresponsione di 6 euro al giorno ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio di mensa, utilizzabile per mezzo di un badge elettronico. Tramite questa card il lavoratore può fruire dei servizi degli esercizi pubblici che hanno sottoscritto una convenzione con l’ente e che, quindi, sono abilitati alla gestione della tessera elettronica.

Durante il periodo di blocco delle attività imposto dalle misure anti-epidemiche, per i dipendenti dell’ente non è stato possibile utilizzare il proprio badge elettronico a causa della chiusura dei locali convenzionati. Il datore di lavoro intende pertanto erogargli un’indennità sostitutiva, nella misura di 5,29 euro al giorno e chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile a tale indennità sostitutiva.

Nel formulare la risposta l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 51 del Tuir, alla lettera c) del comma 2, prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, anche se avvengono per mezzo di mense gestite da terzi
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui siano rese in forma elettronica
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte ai lavoratori dei cantieri edili o di altre strutture temporanee o ubicate in zone dove mancano strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo di 5,29 euro.

Sull’argomento la risoluzione n. 41/E del 2000 ha specificato che l’esclusione di questi importi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente avviene quando concorrono contemporaneamente alcune condizioni:

  • l’orario di lavoro comporti la pausa per il pasto
  • i lavoratori siano addetti stabilmente a una unità produttiva, intesa come sede di lavoro
  • l’ubicazione della sede non consente, nel periodo previsto per la pausa, di recarsi senza l’uso di mezzi di trasporto al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.

La risoluzione n. 63/E del 2005, poi, ha chiarito che, in merito alla somministrazione di alimenti e bevande, la funzione delle tessere elettroniche costituisce solo lo strumento identificativo del soggetto che esercita il diritto; ne deriva che la card non è assimilabile al Ticket restaurant, ma piuttosto al sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa”, in quanto il dipendente può rivolgersi a esercizi pubblici che sottoscrivendo la convenzione possono gestire la tessera. Le prestazioni rese attraverso le card non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro imposto dal Tuir.

Tornando al caso specifico, l’indennità sostitutiva erogata dall’ente ai dipendenti impossibilitati all’uso del badge a seguito dell’emergenza epidemiologica, secondo l’Agenzia, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Le somme erogate, quindi, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla risoluzione n. 41/2000.

 Fonte FiscoOggi.it