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Bonus presenza in ufficio anche per il volontariato

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L’attività resa in casi di emergenza presso la Protezione civile vale come diversa modalità di svolgimento del lavoro e quindi il dipendente non può essere considerato assente

L’accesso al bonus di 100 euro, disposto dall’articolo 63, primo comma, del decreto “Cura Italia” e destinato ai lavoratori dipendenti che hanno assicurato la presenza in ufficio nel mese di marzo, è consentito anche a chi in quel periodo ha effettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 1/2018, al comma 1 dell’articolo 39. Questo il parere fornito dall’Agenzia con la risposta n. 302 del 2 settembre 2020.

Il quesito è posto da un dipendente di un comune lombardo che nel corso del mese di marzo, per alcune giornate, ha effettuato delle attività di protezione civile per conto della Croce rossa italiana. Il lavoratore ritiene di poter essere ammesso al beneficio, in quanto l’impegno svolto può essere equiparabile a quello che avrebbe svolto in qualità di dipendente presso la sua sede di lavoro.

Nel formulare la risposta, l’Agenzia delle entrate ricostruisce, come consuetudine, l’ambiente normativo di cui si deve tenere conto.

Il decreto “Cura Italia”, il n. 18/2020, al comma 1 dell’articolo 63, prevede che ai lavoratori dipendenti spetta un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. Hanno diritto al bonus, che non concorre alla formazione del reddito, i lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con più documenti di prassi e, in particolare, sul bonus per la presenza in sede si possono consultare la risoluzione n. 18/E del 9 aprile, la circolare n. 8/E del 3 aprile (risposte da 4.1 a 4.9) e la circolare n. 11/E del 6 maggio (risposte da 5.2 a 5.5). Dalla lettura di tali documenti appare evidente che la ratio della norma agevolativa rientra nella volontà di dare ristoro (anche economico, inteso come risarcimento) ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter utilizzare, quale misura di prevenzione da adottare nell’ambito dell’emergenza sanitaria, la modalità del telelavoro o del lavoro agile.

Alla luce di questa considerazione, restano esclusi dalla fruizione del premio, oltre ai dipendenti che hanno continuato a lavorare in smart working, anche quelli che si sono assentati per altri motivi come, per esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti o altri tipi di congedi. Il bonus è invece da riconoscere a chi ha prestato l’attività in trasferta o in missione, sia presso i clienti, sia presso sedi secondarie del datore di lavoro.

Nella circostanza specifica, il dipendente comunale ha prestato attività di protezione civile, presso la Croce rossa italiana, in alcuni giorni del mese di marzo. In forza dell’articolo 39, comma 1, del Dlgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), ai volontari che aderiscono alle attività dei soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, di cui fa parte anche la Croce rossa italiana, impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve garantire il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale e la copertura assicurativa.

Nel merito della risposta, quindi, il lavoro prestato come volontario della Protezione Civile può essere considerato come un diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il dipendente, pertanto, non può essere considerato assente, fatto che pregiudicherebbe il riconoscimento del premio. Di conseguenza, può essere ammesso alla retribuzione dell’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia, per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di protezione civile.

A questo proposito è utile ricordare che il bonus, che deve essere riconosciuto dai datori di lavoro a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, va calcolato considerando il rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli emolumenti versati al dipendente impegnato nel volontariato o, in alternativa, farsi riconoscere l’importo come credito d’imposta da usare in compensazione (articolo 39, comma 4, del Dlgs n. 1/2018).

 Fonte FiscoOggi.it