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Domande di Cassa integrazione in deroga: modalità e termini invio .

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Con la Circolare INPS 15 luglio 2020, n. 86, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative sulla Cassa integrazione in deroga (CIGD) per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare in esame illustra le novità procedurali introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, all’impianto normativo in materia di CIGD e dal successivo D.L. n. 52/2020 con particolare riguardo agli ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga. L’atto indica destinatari e lavoratori beneficiari della prestazione, modalità e termini di presentazione della domanda, di autorizzazione della prestazione, modalità di pagamento ed istruzioni contabili.

Le aziende già autorizzate dalla Regione o dal Ministero del lavoro a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi fino al 31 agosto 2020 devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’INPS.

L’accordo preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso anche in via telematica e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Si forniscono, infine, indicazioni in merito al particolare trattamento in favore degli sportivi professionisti.

Fonte INPS.it