L’offerta di lavoro da parte dell’ANPAL al lavoratore disoccupato si considera congrua se tiene conto di diversi fattori, fra cui la durata del periodo di disoccupazione, la distanza del luogo di lavoro , la retribuzione proposta.
Con il decreto 10 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Ministero del Lavoro stabilisce i parametri che, a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. n.150 del 2015, consentono di definire congrua l’offerta di lavoro il cui rifiuto porta a pesanti conseguenze a carico del disoccupato.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che l’articolo 19 del citato D.Lgs. n.150 definisce “disoccupati” i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo articolo 21 stabilisce che la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Con il decreto del 10 aprile 2018 il Ministero del Lavoro fissa, quindi, i paletti che consentono di applicare il meccanismo di condizionalità disposto dal citato articolo 21.
In primo luogo rileva la durata dallo stato di disoccupazione, conteggiato a decorrere dal giorno in cui è presentata la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID), con l’esclusione dei periodi di sospensione.
L’offerta di lavoro è considerata con parametri meno stringenti al crescere della durata di detto stato considerata fino al giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta:
a) da zero fino a sei mesi
b) da più di sei fino a dodici mesi
c) più di dodici mesi.
Pertanto, fino a sei mesi, l’offerta di lavoro si considera congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
Aumentando il periodo di disoccupazione diminuisce l’aderenza fra l’esperienza lavorativa e la nuova offerta di lavoro:
- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate
- superando i dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Altrettanto vale per i parametri di riferimento. Per esempio, per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro si considera congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Qualora lo stato di disoccupazione perduri da oltre dodici mesi la distanza aumenta a 80 chilometri dal domicilio del soggetto ed il tempo per raggiungerla sale a 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Non rileva, invece, la durata dello stato di disoccupazione sul livello della retribuzione che consente di considerare congrua l’offerta e che è tale la retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore di almeno il 20 per cento dell’indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
Si è già detto che il rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua comporta l’applicazione dei meccanismi di condizionalità di cui al’art.25 del dlgs.n.150/2015. Per il decreto in commento, sono considerati giustificato motivo di rifiuto dell’offerta i seguenti eventi, che devono esser comunicati e documentati dall’interessato entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua:
a) documentato stato di malattia o di infortunio
b) servizio civile e richiamo alle armi
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge
d) gravi motivi familiari documentati o certificati
e) casi di limitazione legale della mobilità personale
f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, ossia “ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua”.
Qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Centro per l’impiego ne da’ comunicazione all’interessato il quale, nei successivi due giorni, può chiedere di essere sentito.
(Fonte IPSOA)