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Detassati i sostegni al reddito erogati per l’emergenza Covid

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Il fine dell’aiuto economico è contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi pandemica: i contributi eccezionali, da chiunque concessi, non devono essere assoggettati a ritenuta

Le risposte n. 272 e n. 273 del 20 aprile 2021 riconoscono il regime di esenzione, rispettivamente, per il sussidio erogato ai professionisti, titolari di pensione ai superstiti o di invalidità, dall’ente previdenziale obbligatorio e per il contributo corrisposto dalla Regione ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati. È, invece, da tassare il contributo regionale erogato ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

La chiave normativa che apre a tali soluzioni è inserita nel decreto “Ristori”, con l’etichetta “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid” (articolo 10-bis, Dl n. 137/2020). La ratio della disposizione è riconoscere a tutti i contributi erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione, in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi causati dalla crisi epidemiologica.

Risposta n. 272/2021

L’interpello è formulato da un ente previdenziale obbligatorio istituito a favore di una categoria di professionisti che, a seguito di delibera adottata dal proprio Cda a maggio 2020, è in procinto di concedere un sussidio ai professionisti iscritti, titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) o di pensione di invalidità, i quali sono stati esclusi dall’indennità prevista dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (articolo 44, Dl n. 18/2020). Infatti, i provvedimenti attuativi di tale disposizione (Dm 28 marzo 2020 e Dm 29 maggio 2020) hanno escluso dalla misura di sostegno (600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, non imponibili ai fini Irpef) i lavoratori autonomi/liberi professionisti titolari di pensione. Proprio per tener conto di tale estromissione, l’ente previdenziale ha deciso di riconoscere il sussidio ai propri iscritti titolari di pensione, che sarà corrisposto una sola volta, alle stesse condizioni reddituali e nel medesimo importo stabilito dai due citati decreti ministeriali.

L’Agenzia, considerata la richiamata norma del decreto “Ristori” sulla detassazione dei contributi anti Covid e acquisita l’ulteriore informazione che i beneficiari del sussidio comunque svolgono attività autonoma o libero-professionale, sono cioè dei liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, è del parere che sulla somma erogata non vadano operate ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef e che la stessa, quindi, non concorra al reddito imponibile dei percettori.

Risposta n. 273/2021

L’interpello è presentato da un ente territoriale che ha introdotto una misura di sostegno una tantum di 1.000 euro, riservata ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, residenti o domiciliati nella Regione istante, che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione, potenziando le proprie competenze professionali. In particolare, possono accedere all’ “indennità di partecipazione” a tali percorsi i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (co.co.co. e lavoratori a progetto) e i lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore; sono esclusi gli iscritti a una cassa di previdenza autonoma.

Anche per questo caso, il principale riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020, che riconosce ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, la non concorrenza a tassazione. Destinatari del regime di favore sono i “soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”, locuzione con la quale, secondo l’Agenzia, si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale.

Ne consegue che il contributo erogato dalla Regione è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Invece, non beneficiano del regime di esenzione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto privi di partita Iva). Tali tipologie contrattuali, infatti, generano ordinariamente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir); il rapporto di parasubordinazione dà luogo a reddito di lavoro autonomo soltanto se la collaborazione rientra “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. Pertanto, all’indennità corrisposta a tali soggetti dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto (articolo 24, Dpr n. 600/1973).

Fonte FiscoOggi.it