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COVID-19, lavoratori distaccati in paesi UE: validità formulari A1 INPS

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Le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori in Europa.

Con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1633 l’INPS recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate ai lavoratori distaccati in paesi UE.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, la validità dei formulari A1 con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020.

Inoltre, anche relativamente alla determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, i formulari A1 rilasciati dalle istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004 prima dell’emergenza epidemiologica, dovranno ritenersi validi a prescindere dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

Fonte INPS.it