Sono pervenuti all’INPS quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 (di cui all’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare. L’Istituto fornisce tutti i chiarimenti in merito con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1621.
Una condizione fondamentale ai fini della fruizione della misura è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L’Istituto chiarisce, inoltre, che i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo massimo di 15 giorni.
Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con l’attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992, etc.).
Il messaggio illustra nel dettaglio i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo.
Fonte INPS.it