L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare del 10.09.2019 n. 9, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al rispetto della contrattazione collettiva dando seguito al a quanto già precedentemente comunicato a mezzo circolare n. 7 del 2019.
Il Ministero ricorda il contenuto della circolare 7, cioè la portata dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che, come noto, si riferisce alla fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, subordinata al rispetto della contrattazione stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso: al fine di agevolare l’attività di vigilanza, l’INL si riserva di fornire al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, andrà verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici “normativi e contributivi”.
Circolare-INL-n-9-10092019-benefici-normativi-e-contributivi