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Contratti a Tempo Determinato: Maggiorazioni

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Nel novero dei chiarimenti diramati dagli apparati dello Stato a seguito dell’entrata in vigore del DL 87/2018, si segnala la recentissima Circolare Inps 121 del 2019  del  06/09/2019. La predetta Circolare, dopo oltre un anno dall’entrata  in vigore del Decreto Dignità, ha l’obiettivo di fornire finalmente ai datori di lavoro come applicare e versare , arretrati inclusi,il disposto aumento dello 0,5% del contributo addizionale Naspi. Si tratta dell’incremento della percentuale di contribuzione (1,40%) dovuta per i contratti di lavoro a tempo determinato dovuta per ogni rinnovo del contratto, anche in regime di somministrazione.

Di particolare rilevanza sono le interpretazioni fornite dall’ente previdenziale, in stretto coordinamento con i tecnici del  Ministero, esplicitando i casi di esclusione dall’applicazione del predetto contributo , richiamando esplicitamente L’articolo 2, comma 29, della legge n. 92/2012 che individua i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale – e, conseguentemente, dall’aumento dello stesso in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato – riferiti alle seguenti fattispecie:
1 lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti
2 lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
3 apprendisti;
4 lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 1.4 della circolare n. 17/2018, ha chiarito che “[…] al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.  é stato altresì precisato che “[…] qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.

Tale atto, sebbene abbia l’indiscutibile pregio di rendere meno confusa la disciplina della maggiorazione dovuta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, dall’altra si segnala come un provvedimento simile, emenato dopo ben oltre un anno dall’entrata in vigore della L. 96 del 2019, non abbia consentito agli operatori e, soprattutto, ai datori di lavoro di prendere piena coscienza di quanto fosse divenuto più oneroso l’utilizzo di uno strumento quale il contratto a tempo determianto. In aprticolare, per tutti quei settori legati a delle fortissime oscillazioni che, lro malgrado, non posso rientrare nella definizione della stagionalità di cui al D.P.R. n. 1525/1963. In tale ottica, sarebbe auspicabile un intervento ad ampio spettro da parte del legislatore per poter tutelare la piccola e media impresa, vero mortore economico della nazione, sempre ormai inesorabilmente legata ad a oscillazkoni del mercato legati ai vari picchi di stagione.

Ad ogni modo, per comodità di lettura si allega il testo integrale della Circolare Inps 121 del  2019
Avv. Ventura Vincenzo
STUDIO ASSI

Circolare-numero-121-del-06-09-2019