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Chiusura aziendale: attenzione al calcolo delle ferie

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Si definisce “ferie collettive” il periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni: ciò comporta la materiale impossibilità di effettuare gli obblighi di contribuzione nei termini di legge.

La fattispecie include anche il caso in cui, durante il periodo feriale, l’impresa, alla luce delle peculiarità dell’attività svolta, necessiti di mantenere comunque in servizio alcuni lavoratori (ad esempio per la manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo) purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie.

Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109), dal D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.

Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie. Tale periodo minimo può essere aumentato dalla contrattazione collettiva. La legge prevede anche precise regole e tempi di fruizione:

  • 2 settimane continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • altre 2 settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione
  • ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

Il codice civile all’art. 2109 richiede inoltre che il periodo annuale di ferie retribuito sia “possibilmente continuativo”, quindi pone un limite al datore di lavoro nella scelta del periodo di ferie dei propri lavoratori e tutela il vero scopo del periodo di riposo, vale a dire l’effettivo recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

La decisione dell’impresa di chiudere l’azienda durante un determinato periodo dell’anno, obbliga di fatto i dipendenti ad andare in ferie durante quel periodo senza che questi possano in alcun modo opporsi. Nel determinare i periodi di ferie dei vari dipendenti, il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalla normativa in materia, quindi ad esempio deve consentire al dipendente, qualora questi lo richieda, di fruire di almeno due settimane continuative di ferie.

N.B. Nel caso di lavoratori neoassunti o di lavoratori che non hanno un ammontare di ferie maturate sufficiente a coprire l’intero periodo di chiusura aziendale per ferie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati.

Entro il 31 maggio 2018 di ogni anno il datore di lavoro può presentare domanda di differimento degli adempimenti contributivi in corrispondenza della fruizione delle ferie collettive aziendali: in caso di accoglimento da parte dell’INPS, è possibile rimandare fino alla riapertura delle attività, senza sanzioni, il versamento dei contributi, l’invio del flusso UniEmens e l’indicazione nel LUL delle presenze.

N.B. La richiesta di autorizzazione è limitata ai versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. In questo caso il differimento degli adempimenti viene applicato alla mensilità in cui ricade la maggior parte del periodo feriale.

L’importo dei contributi oggetto di versamento differito deve essere maggiorato degli interessi di dilazione al tasso in ragione d’anno vigente al momento del pagamento dei contributi.

In caso di mancato divieto da parte dei contratti collettivi, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di giustificato motivo: in questo caso, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento.

Anche in caso di malattia il lavoratore può sospendere la fruizione delle ferie. In particolare:

  • se la malattia interviene prima dell’inizio del periodo feriale, la stessa determina la mancata fruizione delle ferie, che verranno godute successivamente;
  • se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda a condizione che la malattia occorsa rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le ferie, così come altre legittime assenze della lavoratrice, non possono sovrapporsi con i periodi di congedo di maternità: la lavoratrice in congedo deve poter fruire in un periodo diverso delle ferie, anche in caso di coincidenza fra il congedo di maternità e la chiusura dell’azienda per ferie collettive.

Anche la malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Con riferimento ai permessi ex legge n. 104/92, il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono differenti le finalità dei suindicati istituti: le ferie, volte al recupero delle energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e alla realizzazione delle esigenze anche ricreative personali e familiari; i permessi, invece, mirano a garantire al disabile un’assistenza morale e materiale adeguata.

Sulla base di questa premessa, appare evidente che i permessi per assistenza familiari disabili e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”: la fruizione delle ferie, dunque, non incide sul godimento dei permessi e non è ammesso un riproporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

(Fonte IPSOA)