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Stop ai versamenti, nuove precisazioni ampliano il raggio di applicazione

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L’amministrazione chiarisce che i settori indicati nella risoluzione dello scorso 18 marzo sono semplicemente indicativi e fornisce ulteriori esempi di attività ammesse al rinvio dei termini

L’Agenzia delle entrate non interrompe la linea diretta con i contribuenti. Con la risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, risponde alle ulteriori richieste di chiarimenti inviate dalle associazioni di categoria in merito alle attività coinvolte dalle sospensioni dei versamenti disposte, dall’articolo 8, comma 1, del Dl n. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, del Dl n.18/2020.

Il documento conferma che i codici Ateco indicati nell’allegato alla risoluzione n. 12/2020 sono puramente indicativi (vedi “Proroga e sospensione versamenti: i primi chiarimenti dell’Agenzia”) e non individuano tutti i soggetti destinatari delle misure agevolative in argomento disposte a favore delle attività maggiormente danneggiate dallo stop dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19.

Le due norme richiamate, che riguardano quindi soltanto determinati settori produttivi, rinviano fino al prossimo 30 aprile la scadenza dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La risoluzione n. 14/2020, oltre a precisare che l’elenco dei soggetti alla risoluzione n. 12/2020 è indicativo e non è esaustivo di tutte le ipotesi a cui la sospensione è applicabile, fornisce alcuni ulteriori esempi di codici Ateco che possono usufruire della proroga:

52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20 magazzini frigoriferi per conto terzi

52.21.40 gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.22.01 liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione

52.22.09 altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

52.29.10 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21 intermediari dei trasporti

52.29.22 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

52.24.10 movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20 movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30 movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

53.20.00 altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Fonte FiscoOggi.it