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Split payment fino al 30 giugno 2026, il Consiglio Ue avalla la proroga

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Per rispettare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia escluderà dall’ambito applicativo, dal 1° luglio 2025, le operazioni Iva effettuate a favore delle società quotate in borsa

È online, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188/45 del 27 luglio, la decisione n. 2023/1552, con la quale il Consiglio Ue autorizza l’Italia a prorogare, in ambito Iva, l’applicazione dello split payment (la scissione dei pagamenti) senza soluzione di continuità, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. La specifica “senza soluzione di continuità”, si è resa necessaria, in quanto l’applicazione della misura speciale era scaduta lo scorso 30 giugno, mentre la decisione è stata raggiunta il 25 luglio.

In una prima fase, lo split payment (articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto Iva) sarà in vigore nei confronti degli stessi soggetti a oggi interessati dalla misura. A decorrere dal 1° luglio 2025, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa non saranno più comprese nel campo di applicazione della misura.

L’Italia, infatti, in vista della scadenza e tenuto conto dell’efficacia della misura e delle sinergie con le altre messe in campo, in particolare, con l’obbligo della fatturazione elettronica, ha chiesto al Consiglio Ue la possibilità di prorogarla. Tuttavia, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia ha anche previsto, come anticipato, di escludere dall’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa, incluse nell’indice Ftse Mib. In tal modo, queste ultime disporranno di un tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.

Tanto detto, ricordiamo che la scissione dei pagamenti è il meccanismo di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, con il quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta. Naturalmente, ciò comporta che le pubbliche amministrazioni debbano a loro volta versare direttamente all’erario l’Iva addebitata loro dai fornitori. Uno degli effetti dello split payment è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’Iva versata a monte con quella percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Per questo, trovandosi costantemente in una posizione creditoria, hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti Iva in via prioritaria.

Fonte FiscoOggi.it