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Permessi elettorali dei dipendenti: come devono essere gestiti dal datore di lavoro

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I lavoratori dipendenti che svolgeranno attività elettorale durante le elezioni europee e amministrative, dell’8 e 9 giugno 2024, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Al datore di lavoro spetta invece il compito di gestire le assenze come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. In particolare, per stabilire quali sono i giorni di riposo di cui ha diritto il lavoratore, bisogna fare riferimento alla distribuzione dell’orario svolto in azienda settimanalmente.

Regole per l’attività dei lavoratori ai seggi

La legge italiana (art. 119, comma 1 D.P.R. n. 361/1957) riconosce ai lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento di funzioni elettorali presso gli uffici elettorali di sezione (seggi), compresi i lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Tale diritto si applica in occasione di diverse tipologie di elezioni e consultazioni, tra cui:

  • elezioni del parlamento nazionale;
  • elezioni del parlamento europeo;
  • elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali;
  • consultazioni referendarie.

Le operazioni di voto per le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, per alcuni Consigli regionali e per le Elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario, si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e di domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00; mentre le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno nella mattina del sabato. Le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14:00.

I lavoratori coinvolti nelle predette operazioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Il periodo di assenza dal lavoro è garantito dalla legge per permettere ai cittadini di partecipare attivamente al processo democratico senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro e i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative (art. 119, comma 2). A riguardo, la legge n. 69/1992 di interpretazione autentica, ha precisato che il comma 2 della normativa precedente deve essere interpretato nel senso che i lavoratori di cui al comma 1, ossia quelli a tempo determinato e indeterminato impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi, hanno diritto a:

  • specifiche quote retributive in aggiunta alla loro ordinaria retribuzione mensile, quale compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale;
  • riposi compensativi alternativi al pagamento aggiuntivo, in relazione ai giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La norma è finalizzata ad assicurare ai lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali un adeguato riconoscimento, sia dal punto di vista economico che dei riposi.

Trattandosi di un diritto garantito ai lavoratori, il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire ai propri dipendenti di adempiere a tale compito.

Diritti e doveri del lavoratore

Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai lavori nel seggio assegnato. Tale comunicazione può essere effettuata anche verbalmente; tuttavia, sebbene la legge non lo imponga, è sempre consigliabile ricorrere alla forma scritta.

Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio presso cui il lavoratore è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.

Fonte IPSOA.it