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NEWS LAVORO: SOCI DI SRL – BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA

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Vi segnaliamo una sentenza della Suprema Corte che interessa un numero elevatissimo di impenditori-lavoratori autonomi, in tema di base imponibile contributiva, “bocciando” ancora una volta le parecchie prese di posizione dell’Istituto previdenziale, in relazione alle gestioni ART/COM.

Con la sentenza n. 23790/2019, del settembre scorso, gli Ermellini tornano, a distanza di un mese (precedente sentenza n. 21540/2019), a “smontare” la tesi Inps circa la contribuzione previdenziale obbligatoria in relazione a redditi derivanti da partecipazione in società di capitale. La questione, ben riassunta dall’estensore della pronuncia appena citata, “attiene alla individuazione della base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo iscritto alla relativa gestione previdenziale e, nel contempo, socio di società di capitale deve parametrare il proprio obbligo contributivo, cioè se si debba tener conto di tutti i redditi dal medesimo percepiti nel corso dell’anno di riferimento o se, all’opposto, si debba tener conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa”.
La Cassazione fa anzitutto rilevare che, “in sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’Inps”.
Posto questo punto fondamentale, i giudici tornano a ribadire come i redditi derivanti da partecipazione in società di capitale non possano essere annoverati tra i “redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef”, bensì tra i “redditi di capitale” (ex disposto ex articolo 44, comma 1, lettera e, Tuir). Data questa semplice evidenza, quindi, non potranno far parte della base imponibile contributiva, la quale non può essere stiracchiata a proprio piacimento, eludendo una lettura piana e ineluttabile del testo normativo.
Ora l’Istituto previdenziale dovrà  necessariamente prendere nota di questo ulteriore orientamento che va a discapito delle proprie tesi.
Dott. Assi Giovanni