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Lavoratori autonomi spettacolo: l’indennità di disoccupazione ALAS

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Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo pensata per coprire gli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.

A decorrere da tale data i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con i lavoratori che:

  • prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • sono esercenti attività musicali,

sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee, è stata fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.

Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’Istituto fornisce informazioni relative alle istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste.

Per i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che siano gli stessi a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo.

Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) e che detti lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, possono utilizzare direttamente le denunce online Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuare il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.

Fonte INPS.it