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Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione

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La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per il datore di lavoro che provvede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 4.030 euro annui.

La circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 ha illustrato gli aspetti relativi al “bonus rioccupazione”, descrivendo il beneficio spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con le modifiche legislative apportate alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, che dal 1° gennaio 2018 è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS).

Questo beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, la sua durata massima è di 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e di 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso di svolgimento, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.

Nella circolare INPS 27 giugno 2020, n. 77 sono indicate le condizioni e le istruzioni contabili e operative che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere all’esonero contributivo.

Fonte INPS.it