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Esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator

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I datori di lavoro privati che operano nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator possono usufruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fruibile entro il 31 dicembre 2022. A stabilirlo è il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’Istituto, con il messaggio 6 luglio 2022, n. 2712, ha fornito le prime informazioni in merito alla misura, mentre la circolare INPS 27 luglio 2022, n. 89, ha ulteriormente specificato le indicazioni relative all’esonero contributivo e le istruzioni sulla presentazione delle istanze.

L’INPS, con il messaggio del 29 settembre 2022, n. 3549, comunica l’avvenuta elaborazione delle istanze telematiche pervenute e fornisce le istruzioni relative agli eventuali riesami e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro la cui richiesta di esonero è stata accolta.

L’esito delle istanze e l’importo massimo fruibile possono essere visualizzati in calce alle domande presentate.

Fonte INPS.it