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Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti a quesiti e dubbi degli operatori

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Ampia la panoramica dei temi trattati dall’Agenzia delle entrate per far luce sugli interrogativi di associazioni, professionisti e contribuenti sulle recenti misure fiscali “d’emergenza”

L’ Agenzia delle entrate, senza interrompere il ciclo di “documenti tematici” dedicati a chiarire le previsioni fiscali contenute nel decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia”, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Gli argomenti ordinatamente suddivisi

Per semplificarne la lettura, il documento è strutturato per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel “Cura Italia” e sotto forma di domanda e risposta. I chiarimenti relativi ai dubbi di operatori e commentatori sui mezzi di comunicazione spaziano in più direzioni, focalizzando l’attenzione soprattutto su proroghe e sospensioni dei termini per i versamenti e altri adempimenti, sulla sospensione delle attività degli enti impositori, nonché su quella dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, sulle misure specifiche a sostegno delle imprese e su quelle a sostegno dei lavoratori. Vengono sbrogliati, altresì, i dubbi sulle erogazioni liberali.

La circolare distribuisce gli argomenti e, quindi, le risposte, in cinque capitoli. Ricordiamo che le disposizioni del “Cura Italia” che più rilevano sul fronte fiscale sono quelle dirette ad arginare l’impatto economico dell’emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese. In particolare il pacchetto più sostanzioso delle misure di impatto tributario sono contenute nel Titolo IV del Dl, “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”, ma altre previsioni di carattere fiscale sono inserite tra le misure a favore del lavoro (Titolo II) e tra quelle a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III).

Inoltre, il Titolo V (“Ulteriori disposizioni”), prevede il differimento delle udienze e la sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali tributari e la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.

Dalla parte dei lavoratori…

In relazione al premio ai dipendenti, per la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che va considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Inoltre, i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

e delle imprese

La circolare, riguardo il bonus per botteghe e negozi, detta le regole per la fruizione del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciale, pari al 60% del canone di locazione del negozio, pattuito per il mese di marzo. Al riguardo, le Entrate precisano che il bonus maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso.

Le erogazioni liberali e la solidarietà

Una puntualizzazione fa riferimento alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa. L’Agenzia chiarisce come non essendo la deduzione parametrata al reddito realizzato, l’agevolazione prevista dalla norma spetta anche in presenza di una perdita fiscale dell’azienda realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in questione.

Altro aspetto importante spiegato dalle Entrate riguarda la solidarietà alimentare. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nel contesto emergenziale attuale ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano, chiarisce l’Agenzia, tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il “Cura Italia”.

Rinvio per imprese e professionisti

In risposta al dubbio formulato riguardo lo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, l’Agenzia conferma che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.

La proroga è più lunga per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, in tal caso gli interessati usufruiscono d’una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e n. 14/E dell’Agenzia, se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Sospensione per registro e Iva

La circolare chiarisce che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Le Entrate forniscono delucidazioni anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Fatture, corrispettivi e distributori

L’emissione delle fatture, chiarisce ancora il documento di prassi, non è uno degli adempimenti attualmente sospesi, così come è pure per l’invio telematico dei corrispettivi. Tuttavia l’Agenzia ritiene che, in un’ottica di massimo favor per i contribuenti, facciano comunque eccezione e ricadano, quindi, nella sospensione, le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita a un momento successivo (come ad esempio, per l’assenza di rete internet e/o per problemi di connettività del dispositivo).

Oggetto di sospensione, evidentemente, è anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che non utilizzano ancora un registratore telematico, né la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali.

Analogamente, possono ricadere nella sospensione il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati – poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza – sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.

Work in progress

Con la circolare n. 8/2020 l’Amministrazione finanziaria non chiude, comunque, il capitolo dei chiarimenti sul “Cura Italia”. L’Agenzia si impegna, infatti, a raccogliere i quesiti dei contribuenti sulle diverse misure straordinarie adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica e a fornire risposta, nonché a predisporre ulteriori atti tematici specifici, già in fase di predisposizione.

In ogni caso, molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal Dl n. 18/2020 sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale.

In particolare si tratta di 4 circolare e di due risoluzioni ed è utile ricordare:

Fonte FiscoOggi.it