Una nuova circolare fornisce indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale. Per il presidente dell’Istituto “questa emergenza conferma che è necessario ampliare la platea degli assicurati”
“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 faranno scattare la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena”. A dirlo è il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati Inail contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.
“Milioni di lavoratori sono più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”. “Per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici, ci siamo già attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio”, aggiunge Bettoni, che sottolinea anche come l’emergenza Coronavirus abbia “riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio”. Per il presidente dell’Istituto, infatti, “la recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.
Rischio aggravato per operatori sanitari e categorie in costante contatto con l’utenza. Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
L’assicurazione estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle cause è più difficoltosa. La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.
L’infortunio in itinere può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato. Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
Forniti chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.
Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all’articolo 34, commi 1 e 2.
Fonte INAIL