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Covid-19: immediata attuazione al decreto predisposto dal Mef

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Diramate le diposizioni attuative per le strutture dell’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione in applicazione delle misure stabilite per i Comuni rientranti nella “zona rossa”

Sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione e tutti gli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

In seguito all’emanazione del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha diramato le disposizioni attuative alle strutture dell’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione affinché vengano sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari, nonché gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento nei Comuni compresi nella “zona rossa”.

La sospensione riguarda i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Dpcm del 23 febbraio 2020.

Nello specifico, si tratta dei comuni di

  • Codogno,
  • Castiglione d’Adda,
  • Casalpusterlengo,
  • Fombio,
  • Maleo,
  • Somaglia,
  • Bertonico,
  • Terranova dei Passerini,
  • Castelgrande
  • San Fiorano, in Provincia di Lodi,
  • Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.

Infine, per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi Comuni, non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Fonte FiscoOggi.it