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Contribuzione agricola: chiarimenti su cumulo e totalizzazione

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L’INPS, in riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, chiarisce con il messaggio 5 maggio 2020, n. 1867 i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione in cumulo e totalizzazione della pensione di vecchiaia, anticipata, o inabilità e ai superstiti, nei casi di presenza di contribuzione agricola.

Ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo e totalizzazione, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (circolari INPS 9 maggio 2006, n. 69 e 6 agosto 2013, n. 120), tenendo conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni.

Il messaggio fornisce, pertanto, istruzioni per la liquidazione delle domande di trattamento pensionistico in cumulo e totalizzazione differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome. A questo scopo vengono esaminate le diverse modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipato, di inabilità e superstiti, in caso di:

  • contribuzione agricola dipendente e Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • contribuzione in una o più gestioni speciali autonome;
  • altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione.

Per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, sono inoltre indicati i criteri e le modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva e l’attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo.

Fonte INPS.it