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Contributo per figli con disabilità, istanze all’Inps dal 1° febbraio

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Oltre al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del Dm 12 ottobre 2021 è necessaria l’attestazione Isee in corso di validità per l’anno 2023

Possono essere presentate da domani, 1° febbraio, e fino al 31 marzo 2023, le domande per il riconoscimento del contributo 2023, a favore dei genitori disoccupati o monoreddito di figli con disabilità. È quanto comunica l’Inps con il messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023 (articolo 1, commi 365 e 366, legge n. 178/2020).

L’Istituto ricorda che i requisiti e le modalità con cui inoltrare la richiesta sono stati definiti nella circolare n. 39/2022. In particolare, le istanze potranno essere presentate tramite la procedura informatica disponibile sul portale dell’Inps o attraverso il Contact Center integrato, raggiungibile telefonicamente al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), oppure utilizzando i servizi offerti dai patronati.

Dal sito dell’ente previdenziale, i genitori, tramite gli identificativi Spid, Cie o Cns, potranno accedere alla procedura dalla sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”. Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.

Nell’istanza va precisato il mezzo preferito di pagamento. Due le alternative: bonifico domiciliato presso un ufficio postale o accredito su Iban.

Terminata la trasmissione e completata la protocollazione, i richiedenti troveranno nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della stessa procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.

In caso di esito positivo i pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile.

Il via libera al sostegno economico o il rifiuto sarà reso disponibile entro giugno all’interno della medesima procedura.

L’Inps precisa, infine, che per ottenere il contributo, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Dm 12 ottobre 2021, è necessaria l’attestazione Isee in corso di validità per l’anno 2023.

Fonte FiscoOggi.it