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Contratto di espansione: esonero dall’obbligo del Contributo addizionale

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Con la circolare INPS 3 settembre 2020, n. 98 l’Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all’applicazione dell’integrazione salariale straordinaria, relativa alla riduzione oraria prevista per i Contratti di espansione nei percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione dei processi aziendali, e ha comunicato le disposizioni di prassi ed operative alle quali deve attenersi il datore di lavoro.

La circolare INPS 9 dicembre 2020, n. 143 recepisce ora le nuove indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relative all’obbligo di versamento del Contributo addizionale, le quali precisano che l’impresa che accede allo strumento del Contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del Contributo addizionale.

Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare INPS n. 98/2020sono superate, e il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale trattata dal medesimo decreto legislativo.

Si indicano quindi le modalità operative e le istruzioni contabili con le quali il datore di lavoro potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.

Fonte INPS.it