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Contratti a tempo determinato e decreto Dignità: ultimi giorni per il periodo transitorio

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Dal prossimo 1° novembre assunzioni a termine nonché proroghe e rinnovi di contratti a termine saranno soggetti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Dignità.

Le disposizioni della legge n. 96/18 (che ha convertito il D.L. n. 87/2018, noto come “Decreto Dignità”) prevedono che i contratti a termine avviati a partire dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:

  • Durata massima pari a 24 mesi per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;
  • Numero massimo di proroghe nell’arco di 24 mesi pari a 4, invece delle 5 imposte dal vecchio regime;
  • Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali (causali).

Resta ferma la previsione secondo la quale un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettoratoterritoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.

Il decreto Dignità prevede un elenco tassativo di causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo, ovvero la stipula di un nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda, anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Oltre ai nuovi contratti, dal 1° novembre il Decreto Dignità si applica a qualsiasi proroga o rinnovo anche se relativi a rapporti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti alle vecchie regole del Jobs Act (D. Lgs. n. 81/15) che, si ricorda, prevedevano:

  • Limite massimo di durata pari a 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore
  • Numero massimo di proroghe pari a 5
  • Assenza di qualsiasi causale che giustificasse l’avvio del contratto.

Esempio: assunzione a tempo determinato effettuata in data 10 giugno 2018 Scadenza del contratto: 10 novembre 2018

La proroga è soggetta alle nuove norme: obbligo di causali nel caso in cui la scadenza superi la data del 10 giugno 2019, sono ammesse al massimo ulteriori 3 proroghe e i mesi complessivi a termine non potranno eccedere i 24.

Il 31 ottobre finirà il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla legge n. 96/2018 (che ha convertito in legge il Decreto Dignità e previsto l’applicazione integrale delle nuove regole dal 1° novembre).

La progressiva applicazione delle nuove norme sul contratto a termine si può così dividere:

  • Fino al 13 luglio 2018: applicazione delle vecchie regole del Jobs Act a nuovi contratti a termine, proroghe, rinnovi
  • Dal 14 luglio all’11 agosto 2018: applicazione delle disposizioni del D.L. n. 87/2018 a nuovi contratti, proroghe, rinnovi
  • Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018: applicazione delle regole del decreto Dignità per tutti i nuovi contratti e, per effetto del periodo transitorio, applicazione del Jobs Act alle proroghe e ai rinnovi di rapporti avviati prima del 14 luglio
  • Dal 1° novembre 2018: applicazione integrale del decreto Dignità a nuovi contratti, rinnovi e proroghe anche se riferiti a “contratti Jobs Act”.

Roma, 29 ottobre 2018

(Fonte IPSOA)