In allegato una importante sentenza della corte di cassazione che tratta il tema del trasferimento del ramo d’azienda e delle conseguenze sui lavoratori.
In caso di trasferimento di ramo d’azienda, se viene accolta l’impugnazione proposta dal lavoratore ceduto e dunque dichiarata la nullità del trasferimento, le retribuzioni corrisposte dal cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuta, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
Ciò in quanto le somme spettanti al lavoratore illegittimamente ceduto hanno natura retributiva e non risarcitoria e, quindi, da esse non può essere detratto quanto il lavoratore abbia percepito nel medesimo periodo, a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze della società cessionaria.
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