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APE volontario: rimborso commissione di accesso al Fondo di garanzia

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L’INPS, con la circolare INPS 27 maggio 2020, n. 63, illustra gli aspetti operativi e contabili della gestione delle istanze di rimborso parziale o integrale della commissione di accesso al Fondo di garanzia per l’anticipo pensionistico – APE volontario.

L’INPS aveva già fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di recupero dell’APE e le istruzioni per l’attivazione del Fondo di garanzia, riportate nel messaggio 12 aprile 2018, n. 1604.

La circolare integra le informazioni precedenti, con particolare riferimento ai casi in cui l’Istituto provvede a:

  • corrispondere al soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al Fondo, per liquidazioni di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo.

Con decorrenza immediata nell’operatività, la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo di garanzia è attribuita alle strutture territoriali che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”.

Fonte INPS.it