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APE Volontaria e Social verso l’addio

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Stop APe volontario e aziendale, l’unica forma di anticipo pensionistico agevolato attivabile nel 2020 è l’APe social: requisiti per la domande e regole.

Terminata la sperimentazione legata all’APe volontaria: l’opzione per agganciare la pensione anticipata (tramite prestito bancario garantito dalla pensione) va in soffitta. Resta invece ancora attivabile l’APe social, prorogata però per il solo 2020. In pratica:

  • i lavoratori che hanno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza (disoccupati, caregiver, portatori di handicap, addetti a mansioni gravose) possono ancora chiedere l’APE Social nel 2020;
  • non è invece più attivabile l’APE Volontaria per chi a 63 anni voleva ritirarsi con un anticipo finanziato da prestito bancario da restituire poi con la pensione, dal momento, evidentemente la sperimentazione non ha dato risultati positivi e dunque la misura non è stata prorogata.

Non è più attivabile nemmeno l’APE aziendale, che era una forma di APe volontario pagato in parte dall’azienda.

Calendario APe

  • APe social: sperimentazione 2017-2019, prorogata per il 2020.
  • APe volontaria: sperimentazione 2017-2019, terminata.
  • APe aziendale: sperimentazione 2017-2019, terminata.

L’unica sperimentazione legata agli anticipi pensionistici resta l’APe Social, di fatto unico strumento assistenziale fra quelli previsti. L’Ape volontario e aziendale prevedevano invece un sistema di finanziamento privato, con l’intervento del sistema bancario per un prestito garantito poi dalla futura pensione.

Ape Social 2020

L’APe Social è regolamentato dalla legge di Bilancio 2017. Spetta, raggiunti i 63 anni di età, a persone che non siano già titolari di pensione, accompagnando il lavoratore alla maturazione della pensione di vecchiaia vera e propria (o del trattamento anticipato, se precedente). Il lavoratore deve trovarsi in una di queste quattro specifiche situazioni.

  • Disoccupazione: a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito di procedura di conciliazione, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, ci siano periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. In ogni caso, il lavoratore deve aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi. Anzianità contributiva di almeno 30 anni.
  • Caregiver: assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Anzianità contributiva di almeno 30 anni.
  • Handicap al 74%: riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%. Almeno 30 anni di contributi.
  • Lavori gravosi: lavoratori dipendenti che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle attività gravose precisamente indicata dal testo della legge. Almeno 36 anni di contributi.

La domanda si presenta all’INPS, il trattamento è pari alla pensione maturata al momento dell’accesso alla prestazione, fino a un massimo di 1500 euro (senza rivalutazione e integrazioni al minimo).

Fonte PMI.It