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ANF, maggiorazione degli importi per famiglie con inabili: chiarimenti

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Con il messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, l’INPS fornisce precisazioni in merito all’accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei soggetti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

La legge 13 maggio 1988, n. 153 dispone che l’ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, prevedendo una maggiorazione degli importi per i nuclei che comprendono soggetti inabili.

Il messaggio ricorda che il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale. In generale, la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF in conseguenza dell’iter sanitario di revisione.

In questo caso, valgono le previsioni di legge in materia di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità. Pertanto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolto provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Fonte INPS.it