La Zona Franca Urbana (ZFU) a Genova è stata istituita dal Governo dopo il crollo del Ponte Morandi, per rilanciare il sistema produttivo locale e sostenere le attività presenti nell’area, attraverso una serie di sgravi fiscali. Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo localizzate nella ZFU è stata riconosciuta l’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Con la circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 14 è stato precisato che tali agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi d’imposta 2018 e 2019, nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato. Sono state individuate, inoltre, le modalità di fruizione delle agevolazioni, chiarendo che i soggetti individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico possono utilizzare il credito verso l’erario in compensazione, fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il messaggio 19 maggio 2020, n. 2077 fornisce le indicazioni per le aziende con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Trattamenti di Fine Rapporto). L’obbligo di liquidare il TFR ai lavoratori è in capo al datore di lavoro, anche per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria. La contribuzione, precisa il messaggio, deve essere esclusa dalla quantificazione delle somme ammesse a compensazione, così come le quote a carico del lavoratore e, per i soggetti che svolgono attività agricole, la quota di contribuzione INAIL. Fonte INPS.it 1