I contributi versati ai Fondi sanitari (Casse assistenziali)del SSN rientrano tra le somme che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Tale agevolazione fiscale, unitamente al vantaggio sanitario, consente all’azienda e al lavoratore di avere una convenienza nell’optare per un versamento di contributi sanitari integrativi. 

Le somme di denaro destinate al versamento di contributi sanitari integrativi sono infatti esenti da qualsiasi tipo di tassazione. 

Ad esempio: nel caso in cui l’azienda decida di destinare a favore del proprio dipendente 300 euro a un Fondo sanitario integrativo, il dipendente riceverà una copertura di 300 euro e l’azienda avrà un costo maggiorato solo del contributo di solidarietà Inps del 10%, quindi 330 euro. Questo perché i contributi sanitari sono esenti da imposizione e rientrano tra le somme che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

vantaggi fiscali non finiscono qui. Il lavoratore non solo si vedrà rimborsate nel corso dell’anno le proprie spese sanitarie, ma avrà anche la possibilità di beneficiare dell’esenzione sul contributo versato al Fondo sanitario sia per sé che per i propri familiari. 

L’art. 51, comma 2 del Tuir afferma infatti che:

non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.

Per essere destinatari dell’agevolazione fiscale, i contributi devono essere versati a un Fondo o una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale. Il versamento dei contributi al Fondo o alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo, che risulterà versato dal lavoratore, è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, consegnerà poi al lavoratore il modello CU nel quale dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dal Fondo o dalla Cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata. Se l’azienda ha versato all’ente un importo di contributi sanitari superiore al limite previsto dal Tuir (3.615,20 euro), la parte eccedente viene tassata in capo al dipendente e nel modello CU sarà indicato nelle annotazioni. In questo caso il lavoratore potrà avere accesso alla detrazione fiscale del 19% per spese mediche, in misura proporzionale al contributo che non ha beneficiato dell’esenzione.