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Voucher turismo e agricoltura: istruzioni procedurali

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L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, recepisce le novità introdotte per le imprese operanti nel settore agricoltura e del turismo nonché in tema di registrazione e modalità di erogazione del compenso al prestatore. Il Decreto Dignità (legge 9 agosto 2018, n. 96) ha infatti apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.

A tal fine deve trattarsi di attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.

Possono adottare lo specifico regime introdotto dal Decreto Dignità, inoltre, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che svolgano, come attività principale, una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00), a condizione che abbiano alle proprie dipendenze non più di otto lavoratori a tempo indeterminato.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. In alternativa, coloro che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione, dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione. Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 e dunque a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni è stata introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi. Gli Enti locali, infatti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, da effettuarsi almeno un’ora prima l’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La procedura consente l’utilizzo di un calendario giornaliero in cui l’utilizzatore può indicare l’arco temporale di svolgimento della prestazione, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

I lavoratori devono registrarsi preventivamente tramite il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, autocertificando l’eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma: l’utilizzatore potrà così computare nella misura del 75% gli importi dei compensi ad essi erogati (tetto annuo massimo pari dunque 6.666 euro in luogo di 5.000 euro).

Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In via transitoria, al fine di favorire il graduale aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie.

Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore.

Roma, 18 ottobre 2018

(Fonte IPSOA)