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Tirocini e alternanza scuola-lavoro: obbligatori tutti gli adempimenti in materia di sicurezza.

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’stanza di interpello n. 4 del 25 giugno 2018, presentato dalla Provincia Autonoma di Trento si è espresso riguardo l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

Si tratta di lavoratori autonomi, nello specifico i “Maestri artigiani”, non configurabili come datori di lavoro e dunque ordinariamente non soggetti alla disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro. L’istanza fa riferimento sia ai tirocini formativi che ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Disciplina normativa in vigore

Il Ministero del Lavoro ricorda che la legge prevede che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni stipulate con:

  • le imprese;
  • le associazioni di rappresentanza;
  • le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Lo stesso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in data 1 ottobre 2012, ha precisato che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Le indicazioni del Ministero

Il dicastero richiama espressamente il decreto interministeriale n. 195 del 2017, che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro e le relative modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza. Il testo normativo definisce espressamente le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sulla base di tale presupposto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che tale disciplina si applichi anche ai percorsi condotti dagli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro.

(Fonte IPSOA)