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Quesito: Comunicazioni al portale “Tessera sanitaria” e ravvedimento

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In caso di comunicazione errata al portale Tessera sanitaria, la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione a cosa va riferita? Si può utilizzare il ravvedimento operoso?

In merito all’obbligo di comunicazione dei dati al “Sistema tessera sanitaria”, da parte dei soggetti specificamente individuati dalla norma (articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014), l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti con la recente risoluzione n. 22/2022, nella quale ha anche ricordato la possibilità di poter applicare l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

L’Agenzia ha rammentato, anzitutto, che:

per tali violazioni trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro)

la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa

se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Passando al concetto di “comunicazione” contenuto nella norma, l’Agenzia è dell’avviso che esso vada riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, non rilevando il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). In sostanza, “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Infine, l’Agenzia puntualizza che la sanzione è definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso (utilizzando il codice tributo “8912”) e che per le comunicazioni correttamente inviate entro sessanta giorni dalla scadenza prevista la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione (disposte dal citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997) è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Fonte FiscoOggi.it