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Esonero TFR e ticket di licenziamento estesi al 2023 e al 2024

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Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di CIGS possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR.

Contratto di apprendistato: istruzioni operative su sgravio contributivo

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Lo sgravio contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per i contratti di apprendistato non è stato rinnovato per l’anno 2023.

Lo sgravio contributivo, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, non è stato rinnovato per l’anno 2023. Pertanto, la citata agevolazione non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.

L’INPS, con il messaggio 17 ottobre 2023, n. 3618, illustra il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023, da parte del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il messaggio fornisce, inoltre, istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens

Fonte INPS.it

CIGS in deroga: precisazioni sul contributo addizionale

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Cassa integrazione straordinaria in deroga: indicazioni sull’obbligo di versamento del contributo addizionale.

Con il messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575 si forniscono le indicazioni relative all’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono al trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga.

I datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo le regole previste dall’articolo 5, decreto legislativo 148/2015.

La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. La misura dell’aliquota, inoltre, varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Tenuto conto che per il trattamento di integrazione salariale è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le aziende autorizzate al versamento del contributo addizionale devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio 6 ottobre 2015, n. 6129.

Fonte INPS.it

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie: Settembre 2023

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I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi dal 2020 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Transito navi a Venezia: indennità onnicomprensiva per i lavoratori

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navi venezia
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La domanda va presentata entro il 30 novembre 2023: requisiti e beneficiari.

CCNL sanità 2019-2021: imponibile ai fini contributivi

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sanita
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Chiarimenti sull’imponibilità contributiva e sulla valutabilità delle voci retributive previste ai fini dell’erogazione di TFS e TFR.

Incentivo al posticipo del pensionamento: istruzioni

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Le informazioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103).

La legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103).

Pertanto, i lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, di conseguenza, sono erogati direttamente al lavoratore in busta paga.

La circolare INPS 22 settembre 2023, n. 82 fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo e i chiarimenti sulla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.

Fornisce, in particolare, le informazioni su:

  • soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero;
  • assetto, misura e durata dell’incentivo;
  • effetti sui trattamenti pensionistici;
  • procedura di riconoscimento;
  • istruzioni UNIEMENS.

Fonte INPS.it

Banca Centrale Europea: variazione tasso di interesse settembre 2023

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La Banca Centrale Europea ha portato a 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, TUR) che, dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e anche sulla misura delle sanzioni civili.

Tutti i dettagli sono illustrati nella circolare INPS 18 settembre 2023, n. 81.

Fonte INPS.it

730/2023 precompilato al rush finale: ultimo giorno di invio lunedì 2 ottobre

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Fino a tale data i contribuenti potranno accettare o modificare la dichiarazione e procedere all’invio telematico. Per il modello “Redditi” click definitivo entro il 30 novembre

Il 2 ottobre è l’ultimo giorno per inviare all’Agenzia delle entrate il 730 precompilato. La presentazione della dichiarazione può essere effettuata dal contribuente in via telematica, tramite il sostituto d’imposta se presta assistenza fiscale, tramite un Caf o professionista abilitato.

Per chi sceglie il modello “Redditi” precompilato, invece, c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

Il modello 730 è dedicato a dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d’imposta ottiene il rimborso direttamente in busta paga o nella pensione mentre in caso di versamento le somme vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Fra i dati precaricati dall’Agenzia, che ogni anno si arricchiscono di nuove informazioni, troviamo le spese sostenute per l’acquisto di farmaci e per le visite mediche, i dati relativi ai redditi trasmessi con le certificazioni uniche dai datori di lavoro, gli interessi passivi versati sul mutuo “prima casa”, le spese scolastiche, le spese per le ristrutturazioni e molto altro.

Quest’anno i dati disponibili superano quota 1,3 miliardi. Nel dettaglio, oltre un miliardo di dati sono relativi a spese sanitarie, 99 milioni riguardano i premi assicurativi, 73 milioni le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni i bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni i dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni quelli relativi a spese scolastiche. Fra le new entry 2023 le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”. Tutti questi dati si aggiungono a quelli già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc).

Per accedere al 730 precompilato basta entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi), cliccare sull’apposito applicativo e visualizzare il modello per confermare o integrare i dati per poi procedere all’invio entro la data di scadenza.

Sul canale YouTube dell’Agenzia è disponibile un video tutorial che illustra con semplici passaggi come modificare, integrare e inviare il modello. Sul sito delle Entrate, inoltre, nell’apposita sezione è consultabile la guida “La dichiarazione precompilata 2023” con le modalità di accesso, l’iter per abilitare la persona di fiducia, cosa fare prima dell’invio e il dettaglio delle novità 2023.

È possibile affidare la gestione online della propria precompilata a un familiare o una persona di fiducia, che può visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel proprio interesse. Per farlo, occorre richiedere l’abilitazione. Il modello è disponibile sul sito delle Entrate e può essere presentato direttamente dall’interessato tramite l’apposita funzionalità nella sezione “Profilo utente/autorizzazione soggetti terzi” dell’area riservata. In alternativa, è possibile prenotare una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia oppure inviare una Pec a una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia o ancora presentare il modulo firmato in originale, con copia del documento di identità dell’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale.

Se, a causa di patologie, l’interessato è impossibilitato, può presentare la richiesta di abilitazione la persona di fiducia, recandosi presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate con il modulo sottoscritto dall’interessato, i documenti di identità di entrambi (delegato e delegante) e l’attestazione dello stato di impedimento rilasciata dal medico di base.

Per saperne di più, basta seguire il tutorial dell’Agenzia – che spiega anche come accedere in qualità di erede – o consultare la guida dell’Agenzia. L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia.

Fonte FiscoOggi.it

Bonus carburanti II trimestre 2022, è l’ora del trasporto per conto terzi

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Bonus carburanti

Da lunedì 18 settembre e fino al prossimo 6 ottobre, le imprese incaricate di trasferire merci possono presentare le istanze relative ai consumi di aprile maggio e giugno dello scorso anno

Gli autotrasportatori di merci per conto terzi, che intendono fruire del credito d’imposta loro concesso dall’ultimo Bilancio, per mitigare gli effetti del caro carburanti in relazione ai costi sostenuti nel secondo trimestre del 2022, possono presentare, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 settembre e fino alle 23,59 del 6 ottobre, le relative domande esclusivamente tramite l’apposita piattaforma implementata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

A questo proposito, ricordiamo che il Bilancio 2023 (articolo 1, commi 503 e seguenti, legge n. 197/2022) ha stanziato, per questa misura riconosciuta nel massimo del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre dello scorso anno, 200 milioni di euro, da destinare alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. E che la tempistica e le modalità di presentazione delle istanze sono state fissate da un comunicato del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 10 agosto (vedi articolo “Credito d’imposta gasolio, da settembre il via alle domande”).

I criteri attuativi dell’agevolazione, invece, hanno trovato posto in un decreto dello stesso ministero dell’8 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre (vedi “In primo piano ancora tax credit autotrasporto”).

Mini info

Destinatarie del beneficio sono le imprese esercenti attività di trasporto, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, le quali utilizzano veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il riconoscimento del tax credit avviene sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle risorse disponibili.

Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, non deve eccedere l’importo autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non è soggetto ai limiti fissati dalle leggi nn. 244/2007 e 388/2000 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Segnaliamo, infine sull’argomento, il decreto ministeriale del 26 luglio 2023, che ha recepito le novità derivanti dalla comunicazione della Commissione europea denominata “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, la quale ha innalzato, tra l’altro, fino a 2milioni di euro, il contributo massimo concedibile alla singola impresa e prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può essere concesso l’aiuto. L’anno interessato è il 2022.

Fonte FiscoOggi.it