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Riduzione del cuneo fiscale: gli effetti sul reddito complessivo dei lavoratori

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La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha modificato, in maniera rilevante, con effetti dal 1° gennaio scorso, le regole relative alla riduzione del cuneo fiscale sulla retribuzione lorda a carico del lavoratore. In sostanza, è stato cancellato il precedente impianto basato sull’esonero contributivo parziale IVS. Al suo posto, è stato introdotto un nuovo sistema di bonus/detrazione in funzione del reddito complessivo del lavoratore. 

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), il legislatore è voluto intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale ovvero dell’incidenza percentuale delle trattenute contributive e fiscali sull’ammontare della retribuzione lorda dei lavoratori. Cambiano e di molto le regole rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2024; viene meno, infatti, l’impianto dell’esonero contributivo parziale IVS, “sostituito” mediante un nuovo sistema di bonus/detrazione diversificato rispetto al reddito complessivo del lavoratore.

Proviamo qui di seguito a riepilogare quali saranno le regole da considerare sul cedolino paga 2025 dei lavoratori a seconda del reddito percepito.

Aliquote IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio modifica e rende definitiva e strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito su 3 aliquote introdotte in via sperimentale dal 2024.

In particolare, viene previsto che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Reddito complessivo fino a 8.500 euro annui

Per i contribuenti con un reddito complessivo fino a 8.500 euro resta confermato quanto già previsto per il 2024 ovvero la non spettanza del trattamento integrativo IRPEF ovvero il “bonus Renzi”.

Viene, infatti, confermato che il bonus/trattamento integrativo IRPEF spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Per redditi fino a 8.500 euro, l’importo delle detrazioni, di fatto, azzera il prelievo fiscale, con la conseguenza che il lavoratore “incapiente” non avrà diritto al trattamento.

Per tali soggetti spetterà la nuova indennità integrativa prevista dalla legge di Bilancio 2025 per i possessori di reddito complessivo fino a 20.000 euro; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene previsto a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lett. a), dell’art. 49, del TUIR) con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al valore del reddito di lavoro dipendente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

Il valore della nuova indennità integrativa sarà di euro 603,50.

Reddito complessivo da 8.500 a 15.000 euro

In questo caso, il lavoratore beneficerà del trattamento integrativo in misura piena del valore annuo di 1.200 euro, in quanto il reddito è superiore a 8.500 euro, ma fino a 15.000 euro e della nuova indennità integrativa 2025 per i possessori fino a 20.000 euro.

Nuova indennità integrativa che sarà del valore di euro 795 euro annui.

Reddito complessivo da 15.000 a 20.000 euro

In questo caso, il lavoratore beneficerà del trattamento integrativo, il cui importo sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, con limite massimo di 1.200 euro su base annua e beneficerà della nuova indennità integrativa per un valore pari al 4,8% da calcolare sul redito da lavoro dipendente.

Reddito complessivo da 20.000 a 28.000 euro

In questo caso, il lavoratore beneficerà del trattamento integrativo il cui importo sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, con limite massimo di 1.200 euro su base annua.

Non rispettando il requisito del reddito complessivo fino a 20.000 euro annui, non avrà diritto alla nuova indennità integrativa, ma beneficerà dell’ulteriore misura prevista dalla legge di Bilancio 2025 per i possessori di un reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro.

In particolare, è stato previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente (ad eccezione dei percettori di redditi da pensione di cui al comma 3, lett. a), dell’art. 49, del TUIR), con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro la possibilità di fruire di una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

Reddito complessivo da 28.000 euro e fino a 40.000 euro

In questa fascia di reddito, il lavoratore non potrà beneficiare del trattamento integrativo, in quanto questo spetta solo fino a redditi complessivi fino a 28.000 euro.

Potrà, però, beneficiare della nuova detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e diversificata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.

Reddito complessivo superiore a 40.000 euro

In questo caso, il lavoratore non avrà diritto al trattamento integrativo e neanche alle nuove indennità/detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2025 per superamento dei requisiti reddituali.

Schema di riepilogo

Fonte IPSOA.it

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Disponibile la Certificazione Unica con i redditi del 2024: come ottenerla.

Detrazioni per figli a carico: cosa devono fare i datori di lavoro

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Famiglia

Cambiano dal 2025 le regole per la spettanza delle detrazioni per figli a carico per i lavoratori subordinati. La legge di Bilancio (legge n. 207/2024) ha, infatti, rivisto le regole di base previste dal TUIR introducendo un nuovo limite di età anagrafica da rispettare affinché sia valida la possibilità di applicare le detrazioni e quindi anche in merito all’applicazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro per i fringe benefit. Inoltre, da quest’anno è in vigore un nuovo tetto alla possibilità di detrarre oneri e spese per i soggetti il cui reddito imponibile IRPEF superi i 75.000 euro annui. Alla luce delle novità i datori di lavoro dovranno attivarsi e chiedere ai lavoratori nuovi documenti utili in merito all’elaborazione della busta paga. 

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Contratti a termine: come utilizzare la causale individuata dalle parti fino al 31 dicembre

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Il decreto Milleproroghe, convertito in legge n. 15/2025, prevede una importante novità nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato. Fino al 31 dicembre 2025 viene consentito alle parti che stipulano un contratto individuale di lavoro, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino un termine superiore ai 12 mesi, in assenza di specifiche previsioni nei contratti collettivi. 

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I prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di affitto o l’assegno dovuti al coniuge

separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei

tabacchi. Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi dal

2021 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni

precedenti risultano:

Font Istat.it

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni dell’INPS su procedura, NASpI e flusso Uniemens

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Con il messaggio n. 639 del 2025 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle ipotesi di “dimissioni per fatti concludenti” introdotte dal Collegato lavoro. In particolare, sono stati forniti chiarimenti sull’accesso del lavoratore alla prestazione di disoccupazione NASpI, su come deve essere svolta la procedura e qual è il nuovo codice risoluzione da indicare nel flusso Uniemens. 

Welfare aziendale: come gestire il rimborso diretto delle spese sostenute dal lavoratore

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Nell’ambito del welfare aziendale, le spese sostenute dal lavoratore che usufruisce di determinati beni e servizi possono essere oggetto di rimborso diretto da parte dell’impresa. Si tratta, ad esempio, delle spese di istruzione, per i servizi di assistenza a familiari anziani e non autosufficienti, per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di baby-sitting. 

Fringe benefit e stock option: trasmissione dati entro il 28 febbraio

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Comunicate le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati relativi ai fringe benefit e stock option.

Con il messaggio 11 febbraio 2025, n. 509, l’INPS comunica ai datori di lavoro le modalità e le tempistiche per la trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati, a titolo di fringe benefit e di stock option, al personale cessato dal servizio nel corso del 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

Le domande, da inviare esclusivamente in modalità telematica, dovranno essere trasmesse entro il 28 febbraio 2025. Le richieste trasmesse successivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

Fonte INPS.it

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