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Lavoro stagionale: non serve la causale

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I contratti a termine per l’attività stagionale possono essere rinnovati e prorogati senza bisogno di causali. L’attesa esclusione trova spazio nel comma 01 aggiunto all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 dal decreto Dignità.

Trovate le coperture finanziarie, il decreto Dignità inizia il percorso che lo porterà ad affrontare l’esame dell’Aula della Camera, programmato per il prossimo 24 luglio.

I contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto continueranno con le previgenti disposizioni fino alla loro naturale scadenza; ma eventuali proroghe o rinnovi dovranno osservare le nuove regole.

Il che significa che in ogni caso di rinnovo del contratto scaduto anche se inferiore ai dodici mesi o se, con la proroga si superano i predetti dodici mesi, sarà necessario indicare la causale che, a norma del nuovo comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, dovrà essere riferita a:

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Del lavoro stagionale si occupa il secondo periodo del comma 01, aggiunto all’art. 21 del richiamato D.Lgs. n. 81/2015, che espressamente stabilisce che i contratti stagionali di cui al comma 2 dello stesso art. 21 possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del predetto decreto.

Pertanto, le attività stagionali sono escluse dai limiti di durata, dall’obbligo di apporre la causale, dal rispetto degli intervalli in caso di rinnovo del contratto e dai limiti numerici.

Deve ovviamente trattarsi dell’attività stagionale come definita dal secondo comma del richiamato art. 21:

  • attività individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che, fino all’adozione del suddetto decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • ipotesi individuate dai contratti collettivi.

Il CCNL del turismo e pubblici esercizi, per esempio, definisce (art. 82) stagionali le imprese che osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico come disposto dalle norme vigenti. Il successivo art. 83 include nei casi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro le intensificazioni dell’attività lavorativa in particolari periodi dell’anno, quali l’intensificazione stagionale o ciclica nelle imprese ad apertura annua e i periodi delle festività.

Per le attività non riconducibili alla stagionalità, invece, le proroghe non potranno essere più di quattro, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Ai fini del computo della durata complessiva massima si considerano i contratti a termine, compresi quelli in somministrazione, conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione fra un contratto e l’altro.

Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

(Fonte IPSOA)