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Lavoratori dello spettacolo: maternità e congedo parentale

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A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità di malattia e maternità è stato elevato a 120 euro, come stabilito dalla legge 15 luglio 2022, n. 106.

Con il messaggio 17 ottobre 2022, n. 3767, l’Istituto fornisce le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione:

  • le domande di indennità relative a periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, dal 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera di 120 euro;
  • le domande relative a periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo di 100 euro; le domande con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono invece liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo di 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022, e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

Fonte INPS.it